Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Targhe ciclomotori).
1. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: «che può affidarle con le modalità previste dal regolamento» sono sostituite con le seguenti: «nonché affidate, con specifiche modalità previste dal regolamento,».