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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 5342

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2012  [ apri ]
1.7.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis All'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «cento» e «duecento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattrocento»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici che hanno conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato in ciascun ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici rappresentativi di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati».