Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:
Art. 5.
(Disposizioni diverse).
1. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n.184, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
«20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ripartite con decreti del Ministro competente.».