Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie).
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici risponde, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, indicando le fonti di finanziamento e i relativi obblighi di contribuzione;
b) subordinare l'incremento del premio della polizza al pagamento di un risarcimento di un sinistro da parte dell'impresa assicuratrice subordinare la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario;
c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico.
3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito dei Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma precedente viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, albi dei consulenti tecnici d'ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità professionale del personale sanitario, stabilendo le modalità per l'aggiornamento degli stessi, al fine di garantire, oltre quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche. La nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile e dell'articolo 359 del codice di procedura penale, è effettuata tra professionisti iscritti agli albi di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina richiesta. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria possono comunque essere nominate persone non iscritte ai predetti albi.
5. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.