Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I titolari di autorizzazione per un punto vendita esclusivo, di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, possono, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso.