Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.