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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.053. in Assemblea riferita al C. 5322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/07/2012  [ apri ]
4.053.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). – 1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
   o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
   o-ter) «opera audiovisiva»:
    1) l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;
    2) videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.