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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.052. in Assemblea riferita al C. 5322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/07/2012  [ apri ]
4.052.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico dei servizi di inedia audiovisivi e radiofonici). – 1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
   a) regista italiano;
   b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
   c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
   d) interpreti principali in maggioranza italiani;
   e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
   f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
   g) autore della fotografia cinematografica italiano;
   h) montatore italiano;
   i) autore della musica italiano;
   l) scenografo italiano;
   m) costumista italiano;
   n) troupe italiana;
   o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
   p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
   q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.».