Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico dei servizi di inedia audiovisivi e radiofonici). – 1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.».