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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 5322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/07/2012  [ apri ]
3.3.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione on line i requisiti di cui all'ultimo periodo del comma 1.