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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.9. in Assemblea riferita al C. 5322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/07/2012  [ apri ]
2.9.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: fino al 50 per cento fino a: 300.000 euro per i periodici con le seguenti: pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250.