stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 67.018.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2012  [ apri ]
67.018.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

Capo X-bis
MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

Art. 67-bis.
(Chiusura dello stato di emergenza).

  1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
  2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.
  3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso Comuni, Province e Regione Abruzzo, assunto sulla base delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e presso il Commissario delegato è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2012 agli Enti locali, alla Regione e alle Amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2011.
  4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, della situazione contabile e una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nella emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e da qualsivoglia altro organismo rientrante tra quelli indicati al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, nonché per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.
  5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai Comuni, alle Province e agli Enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza per le quote stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delegato per la Coesione territoriale. Le spese sostenute dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse eventualmente trasferite alla stessa sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibili, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e l'invio dei relativi dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 67-ter.
(Gestione ordinaria della ricostruzione).

  1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di l'Aquila.
  2. Per tali fini e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici assicurano la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio degli interventi e curano la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre, 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 comma 6, nonché assicurano sui propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantiscono adeguati standard informativi, eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
  3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere costituito dai Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa Intesa tra il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo, i Presidenti delle province di L'Aquila, Pescara e Teramo e un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina le aree omogenee di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila è costituito dal Comune, previa Intesa con il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Provincia di L'Aquila. Nell'ambito delle citate Intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici Speciali, con rapporto a tempo pieno ed esclusivo, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con Regione Abruzzo ed Enti locali, agli Uffici speciali di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Comune di l'Aquila e i Comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al Comune di l'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle Aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati.
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 3, fino a 40 unità alle Province interessate, fino a 10 unità alla Regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale torna al predetto Ministero per finalità connesse a «calamità e ricostruzione», secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  7. Le procedure concorsuali di cui al comma 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, su delega delle Amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice sarà designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  8. Nell'ambito delle Intese di cui al comma 3 del presente articolo sono definite, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui al comma 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la Regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune di l'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti sul territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione, possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Nell'ottica del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si potrà prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

Art. 67-quater.
(Criteri e modalità della ricostruzione).

  1. Nella ricostruzione i Comuni perseguono i seguenti obiettivi:
   a) Il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, in uno con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
   b) L'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che assicurino, anche mediante premialità edilizie e comunque l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti:
    1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
    2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico ed il risparmio energetico;
    3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;
    4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici, la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.
   c) La ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:
   a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
   b) programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano che necessiti di interventi unitari. In tal caso il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i 3/4 dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 30 per cento, di incrementi di superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'articolo 117, 3o comma, Cost. hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.
  4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica o privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
  5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale colà ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, pari al costo comprensivo dell'IVA degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Sono esclusi dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) comma 2, dell'articolo 3. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
  6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.
  7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legato, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e questi fossero in possesso delle condizioni e ancora in termini per richiederli.
  8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili, le seguenti informazioni:
   a) identità del professionista e dell'impresa;
   b) loro requisiti di ordine generale e di qualificazione indicando espressamente le esperienze pregresse ed il fatturato degli ultimi cinque anni;
   c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
   d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
   e) modalità e tempi di consegna;
   f) dichiarazione di volere subappaltare l'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicando la misura e l'identità del subappaltatore.

  9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel suddetto elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture competenti. Gli aggiornamenti periodici delle suddette verifiche sono comunicati dalle prefetture agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.
  10. Le cariche elettive e politiche di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009 sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente norma sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.
  11. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-quinquies.
(Risparmi di spesa).

  1. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'Unità tecnica finanza di progetto, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, relativo alla Segreteria tecnica della cabina di regia, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assumerà la denominazione di «Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato», e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la composizione e le modalità di attribuzione dei relativi incarichi che dovranno comunque ispirarsi a criteri di massima trasparenza, anche con riferimento all'Analisi di impatto della regolamentazione. Restano ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità.
  3. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 2 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.
  4. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 del presente articolo.
  5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 è soppresso a far data dal 31 dicembre 2012. Presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è istituita, dal 1o gennaio 2013, l'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.
  6. L'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione, costituita da non più di 50 componenti, si articola in tre Sezioni operative finalizzate al supporto tecnico alla programmazione e valutazione, alla verifica e monitoraggio degli interventi delle politiche di coesione e al coordinamento della costruzione e analisi dei conti pubblici territoriali.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni della Unità, l'organizzazione, le modalità di selezione dei componenti, i requisiti di elevata, specifica e comprovata specializzazione richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione, le modalità di attribuzione degli incarichi, lo stato giuridico, la durata e il trattamento economico degli incarichi.
  8. Tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, cessano dal 31 dicembre 2012.

Art. 67-sexies.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al comma 2 del presente articolo predispongono, ove a ciò non abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-quater della presente legge sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica.
  2. Sino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e di tutte le misure già adottate a favore del sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 come integrato dal successivo decreto del Commissario delegato del 17 luglio 2009 «Allargamento dei comuni del cratere sismico» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-septies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede:
   a) quanto a euro 3.132.000, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione per euro 2.200.000 dell'autorizzazione di spesa di cui ai decreto-legislativo n. 303 del 1999 come rideterminata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183 e per euro 932.000 mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti dall'applicazione dell'articolo 67-quinquies, commi da 3 ad 8;
   b) quanto a euro 11.032.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ed euro 8.712.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

  2. Con uno o più decreti del Ministro delegato per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo