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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.012.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2012  [ apri ]
32.012.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa).

  1. In esecuzione alla facoltà accordata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente da esercitarsi secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
  5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al precedente comma, è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  36. Al relativo onere pari a 10,9 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo utilizzando, quanto a 8,2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 2,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I Relatori