Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 1, comma 23, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 2 dell'articolo 61 la parola: “escluse” è sostituita dalle seguenti: “esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle attività telefoniche in outbound, i rapporti dei prestatori la cui attività richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, nonché”.