Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».