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Legislatura XVI

Proposta emendativa 38.06.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2012  [ apri ]
38.06.
approvato

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento).

  1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi 30 giorni e secondo criteri di trasparenza e contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.
  2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo 1o gennaio – 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.
  3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a detti impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione in atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni in atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della Parte Seconda, titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla Parte Quinta, Allegato 2, parte 2, sezione 8, punto 3 come previste in Allegato 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le esenzioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
  5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto attualmente previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.