Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche).
1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «g) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22».