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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.54.21.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2012  [ apri ]
0.54.21.3.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:
   a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   b) all'articolo 350, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.»;
   c) all'articolo 351, il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.»;
   d) all'articolo 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non provvede ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
  Quando provvede all'assunzione di prove, il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190. La sentenza è deposita in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;
   e) all'articolo 434 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione specifica delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione specifica delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
   f) all'articolo 437, quarto comma, dopo le parole: «le disposizioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 350 e»;

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

em. 54.21.