Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:
Art. 67-octies.
1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, i comuni provvedono in una seduta unica di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con la relativa documentazione.