Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:
Art. 67-octies.
1. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi delle leggi regionali vigenti possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dalle medesime leggi. I comuni e le unioni di comuni dotati strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, nelle more dell'approvazione dei medesimi strumenti e dei piani operativi, possono predisporre e approvare piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dai piani. I termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui al presente comma sono ridotti della metà.