Sostituire l'articolo 67-septies con il seguente:
Art. 67-septies.
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dalla gestione ordinaria della ricostruzione di cui all'articolo 67-ter. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 14.164.000 euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2013 a 2015.