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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.67.018.71.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2012  [ apri ]
0.67.018.71.

  Dopo l'articolo 67-septies, aggiungere il seguente:

Art. 67-octies.
(Misure urgenti per la ricostruzione, lo sviluppo ed il rilancio dei territori della provincia di Messina interessati dall'alluvione di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011).

  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011, è disposto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro ai fini della concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito e, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che abbiano subìto gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, a valere sulle somme assegnate al programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici.
  2. Il Presidente della Regione, in qualità di commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 11 del 25 giugno 2012, stabilisce con proprio provvedimento, adottato sulla base di criteri idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità di erogazione, percentuali delle somme stanziate.

em. 67.018.