All'articolo 67-quater dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei Comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi Comuni.