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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.67.018.27.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2012  [ apri ]
0.67.018.27.

  Sostituire l'articolo 67-ter con il seguente:

Art. 67-ter.

  1. Per favorire la ricostruzione e ogni intervento necessario ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'ultimo decennio, è istituito un Ufficio speciale, per la ricostruzione, con lo scopo di assicurare la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, ed effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo, il monitoraggio degli interventi e curare la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre, 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 comma 6, nonché assicurare sul proprio sito istituzionale un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantire adeguati standard informativi, eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. L'Ufficio cura, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
  2. L'Ufficio speciale è costituito dai Comuni interessati, dal Ministro delegato per la coesione territoriale, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Presidenti delle Regioni interessate, dai Presidenti delle province. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali, e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane dell'Ufficio speciale e delle relative sedi locali, per un ammontare complessivo di 300 unità di personale, da assumere a tempo determinato fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione, nell'ambito delle disponibilità economiche di cui al comma 4.
  3. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con le Regioni ed Enti locali, all'Ufficio speciale di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
  4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dal presente articolo. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 5.
  5. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2013 a 2015.

em. 67.018.