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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.67.018.23.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2012  [ apri ]
0.67.018.23.

  All'articolo 67-septies, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
  3-ter. In caso di incapienza del Fondo di protezione civile, all'integrale copertura dell'onere di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

em. 67.018.
ident. 0.67.018.22.