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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.67.018.21.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2012  [ apri ]
0.67.018.21.

  All'articolo 67-septies, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I fabbricati dei comuni individuati ai sensi dell'ordinanza 3853 del 3 marzo del 2010 maggiormente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito la regione Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti per l'anno 2012 dall'applicazione dell'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
  3-ter. In caso di in capienza del Fondo di protezione civile, all'integrale copertura dell'onere di cui al comma 3-bis pari a 500 mila euro si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

em. 67.018.