All'articolo 67-quater, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere b e c, nell'intero tessuto abitativo nell'area colpita dal sisma, in considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, delle sue frazioni e dei centri storici dei comuni del cratere, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale, ritenute dai piani di ricostruzione di particolare interesse storico-architettonico, ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, singole o inserite in aggregati edilizi individuati ai sensi delle OPCM 3820/09 e 3832/09 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno e il miglioramento sismico per le sole parti comuni, così come definite ai sensi dell'articolo 117 del Codice civile e nelle OPCM 3820/09 e 3832/09 e successive modificazioni e integrazioni, pari al costo, comprensivo dell'IVA, degli interventi e delle relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati.