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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.67.018.11.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 5312

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2012  [ apri ]
0.67.018.11.

  All'articolo 67-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, i comuni applicano i principi e adottano gli strumenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente ed in particolare:
   a) in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi di rilascio dei permessi edilizi, delle autorizzazioni e degli atti amministrativi comunque denominati inerenti alla ricostruzione, si applicano le norme previste dal testo unico sull'edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, agli interventi edilizi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
   Agli interventi di ristrutturazione edilizia, su singoli edifici classificati E) ai sensi delle ordinanze vigenti, che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A), non comportino mutamenti rilevanti della destinazione d'uso, si applica il regime di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. Edilizia.
   b) in materia di governo del territorio e di strumenti urbanistici comunque denominati, si applicano le norme statali e regionali relative alla formazione, all'approvazione e all'efficacia dei piani nonché quelle relative alle premialità urbanistiche, i trasferimenti e le cessioni di volumetrie, le compensazioni, le permute, gli indennizzi, la perequazione urbanistica.
  In particolare, i piani integrati di intervento, ai sensi della legislazione vigente, e i progetti di riqualificazione e sviluppo, comunque denominati, sono approvati dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, entro trenta giorni dall'esito positivo della conferenza dei servizi, svolta ai sensi dell'articolo 14 legge 7 agosto 1990, n. 241, che si esprime entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione del progetto al comune. In caso di ritardo, il presidente della regione Abruzzo nomina, con urgenza, i commissari ad acta che deliberano, in via sostitutiva, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina.
  I piani e i progetti sono approvati ove coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 aprile 2009 e comunque, previa congrua motivazione, ove determinino un miglioramento dell'assetto urbano, dei servizi pubblici, della mobilità, della qualità ambientale, architettonica, ed energetica.
  I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, sono comunque tenuti a redigere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le mappe delle demolizioni e dell'edilizia sostitutiva con riferimento ai piani di ricostruzione, agli atti urbanistici vigenti, al criterio costi/benefici, tenendo conto delle volontà espresse dai proprietari degli immobili anche in ordine a permute, cessioni, trasferimento di volumetrie.

em. 67.018.