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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.056. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
52.056.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
  2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
  4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
  5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

ident. 52.019.