Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53. 2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.