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Legislatura XVI

Proposta emendativa 67.06. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
67.06.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

  1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».
  2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
  3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

  Art. 180-bis. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

  4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
  5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».
  6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente leggo, sono trasferiti alla SIAE Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
  8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
  9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
  10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
  11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
  12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.