Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inseguite le seguenti:
o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
o-ter) «opera audiovisiva»:
1. L'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di divisione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;
2. Videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.