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Legislatura XVI

Proposta emendativa 59.020. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
59.020.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. La Lettera c) dell'articolo 1, comma 23 della legge n. 92 del 2012 è sostituita dalla seguente:
   c) l'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 – Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito. Salve diverse specifiche intese sottoscritte a livello nazionale da associazioni di datori di lavoro e da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto non può comunque essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto di prestazione, alle retribuzioni minime previste per il livello di inquadramento intermedio dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nel settore di riferimento. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale preso a riferimento preveda un numero pari di livelli di inquadramento il riferimento è la media dei due livelli retributivi intermedi».