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Legislatura XVI

Proposta emendativa 54.6. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
54.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 54.
(Appello).

  1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma dell'articolo 343 sono aggiunti i seguenti commi:
  «La comparsa di risposta con appello incidentale deve contenere in calce, a pena di inammissibilità, l'istanza di spostamento della prima udienza. Il giudice, entro cinque giorni dalla richiesta, fissa la data della nuova udienza con decreto.
  Il decreto di fissazione della nuova udienza deve essere notificato all'appellante e a tutte le altre parti, a cura dell'appellante incidentale, unitamente alla comparsa di risposta, nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis.»;
   b) il terzo comma dell'articolo 350 è sostituito dai seguenti commi:
  «Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e, nell'ipotesi in cui venga proposto appello incidentale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 343, rinvia la causa ad udienza successiva assegnando alle altre parti un termine non inferiore a trenta giorni prima di tale udienza per depositare eventuali memorie di replica.
  Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene.»;
   c) il quarto comma dell'articolo 351 è sostituito dal seguente:
  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.»;
   d) il primo comma dell'articolo 352 è sostituito dai seguenti commi:
  «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
  Nel caso in cui provveda all'assunzione di prove il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;
   e) nel quarto comma dell'articolo 437, dopo le parole: «le disposizioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 350 e».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non si sia ancora svolta l'udienza di cui all'articolo 350; le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non vi sia stata la precisazione delle conclusioni.