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Legislatura XVI

Proposta emendativa 45.6. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
45.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

  1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole: «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:
   «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze c con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:».

  2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del IO febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:
   «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».

  3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
  4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro».

ident. 45.3.