Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli impianti industriali la cui produzione è caratterizzata da un alto consumo di energia elettrica ubicati nelle vicinanze di centrali di produzione di energia elettrica non si applicano gli oneri di dispacciamento, di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica attualmente in vigore. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ne determinerà i modi ed i criteri con un suo apposito provvedimento.