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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.03. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
31.03.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

  1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative», sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
  2. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere il seguente periodo: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse».
  3. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».