Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1992, n. 59).
1. All'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è soppressa la lettera b);
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge sono destinati agli enti costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni».
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente comma da parte delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.