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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.010. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
23.010.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

  1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
  2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.

ident. 23.04.23.024.