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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.6. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
20.6.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i compiti e gli organi dell'Agenzia e le modalità e i termini per la confluenza nell'Agenzia di attività, personale e risorse di ISCOM, Fondazione Bordoni e delle funzioni dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR pertinenti alla missione dell'Agenzia.

  Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni nel rispetto del proprio ordinamento previgente, fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
   b) sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con il seguente:
  4. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del personale nonché le dotazioni finanziarie e strumentali dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro la data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.