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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.74. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
11.74.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico). – 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
  2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
  3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
  4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.
  5. per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, a 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dai presente articolo da comma 2 a 5.

ident. 11.9.