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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.54. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
11.54.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermi restando i requisiti previsti dalla legislazione vigente, a decorrere dal 1o luglio 2013 le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, spettano a condizione che il contribuente presenti all'Enea – secondo le modalità e i termini già definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente», ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47 –, apposita dichiarazione, asseverata da un tecnico abilitato, attestante l'effettivo raggiungimento dei livelli di prestazione energetica nonché il risparmio energetico effettivamente conseguito, come definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto ministeriale definisce le modalità e i termini per la presentazione della citata certificazione, nonché l'entità dell'agevolazione spettante ai contribuenti, sulla base della prestazione energetica asseverata nella predetta dichiarazione.