Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera, ivi compresi quelli derivanti dal turismo termale e giovanile, prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-ter. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.
1-quater. Le misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
1-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
1-sexies. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.
1-septies. Agli oneri derivanti dalle detrazioni previste dai precedenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni nel 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.