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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.016. in Assemblea riferita al C. 5312-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/07/2012  [ apri ]
11.016.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

  1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore pari al cinquanta per cento del corrispettivo di acquisto. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.