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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione del P organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economia di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, nonché mantenendo l'attuale articolazione delle agenzie fiscali e procedendo alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale;
   b) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
   c) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
   d) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;
   e) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico – economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
   f) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo;
   g) riduzione ed ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;
   h) tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad un rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria;
   i) riduzione delle aliquote di personale a più bassa qualificazione, anche attraverso attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni;
   l) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione;
   m) perseguimento della piena indipendenza e terzietà, nonché garanzia delle relative esigenze organizzative, degli organi della giustizia tributaria.

  2. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al presente articolo è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-quater, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-quater del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono soppressi.