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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
9.03.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economia di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, e procedendo alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in agenzia fiscale;
   b) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
   c) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
   d) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;
   e) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico – economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
   f) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo;
   g) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

  2. All'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia delle territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia del territorio è incorporata»;
   b) al comma 2:
    1) al primo periodo le parole: «agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente», e le parole: «, rispettivamente, all'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”, e» sono soppresse;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «degli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente incorporato»;
   d) al comma 4:
    1) al primo periodo, le parole: «i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati» sono sostituite dalle seguenti: «il bilancio di chiusura dell'ente incorporato è deliberato»;
    2) al secondo periodo, le parole: «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente» e le parole: «dei bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «del bilancio»;
    3) al terzo periodo, le parole: «I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato»;
   e) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione organica dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata» e le parole: «gli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente incorporato»;
    2) al secondo periodo, le parole: «nei ruoli delle Agenzie incorporanti» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo dell'Agenzia incorporante»;
   f) al comma 6 le parole: «le Agenzie incorporanti subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia incorporante subentra»;
   g) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole: «le Agenzie incorporanti esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia incorporante esercita» e le parole: «agli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente incorporato»;
    2) al secondo periodo le parole: «; l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono soppresse;
    3) il terzo periodo è soppresso;
    4) al quarto periodo, le parole: «agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente» e le parole: «ai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto ente»;
    5) al quinto periodo, le parole: «ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» e le parole: «ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli» sono soppresse;
   h) al comma 8:
    1) al primo periodo le parole: «sui bilanci degli enti incorporati» sono sostituite dalle seguenti: «sul bilancio dell'ente incorporato» e le parole: «alle Agenzie incorporanti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia incorporante»;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   i) al comma 10, le lettere a) e c) sono soppresse.