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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.28. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
7.28.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto c contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultano incoerenti con i dati a disposizione dell'amministrazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarati, del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertite con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come sostituiti dal citato articolo 3, e dai dati del catasto.
  1-ter. L'amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni sono risultate incoerenti con le risultanze delle comunicazioni di cui al comma 2, una documentazione giustificativa di tali incoerenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente, l'amministrazione procede a un accertamento analitico nei confronti dei contribuenti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
  (Semplificazione e dialogo dell'amministrazione fiscale con i contribuenti).