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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
5.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di introdurre il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
   b) prevedere che costituiscano «abuso del diritto» le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale e cioè non esclusivo, il che non esclude l'esistenza dell'abuso quando concorrano altre ragioni economiche;
   c) prevedere che l'individuazione dell'impiego abusivo di una forma giuridica incomba sempre all'amministrazione finanziaria, la quale non potrà limitarsi a una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d'imposta;
   d) prevedere che la nozione di abuso del diritto, in ogni caso, prescinda da qualsiasi riferimento alla natura fittizia o fraudolenta di un'operazione, nel senso di una prefigurazione di comportamenti diretti a trarre in errore o a rendere difficile all'ufficio di cogliere la vera natura dell'operazione, né comporti l'accertamento della simulazione degli atti posti in essere in violazione del divieto di abuso;
   e) prevedere che il soggetto che ha utilizzato forme giuridiche non usuali sia sempre essere posto in grado di dimostrare l'esistenza di seri (e non meramente ipotetici o marginali) contenuti economici e ciò deve essere fatto da parte del contribuente sia nella preventiva fase amministrativa che in quella successiva contenziosa;
   f) prevedere che in materia processuale, nessun dubbio possa sussistere riguardo alla concreta rilevabilità d'ufficio, anche per la prima volta in Cassazione, dell'inopponibilità del negozio abusivo all'erario, con effetti retroattivi.