stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

  Il gettito conseguente alla riduzione dell'evasione, valutato secondo le metodologie di cui all'articolo 3, dovrà confluire in un apposito fondo strutturale destinato a finanziare la riduzione della pressione fiscale. Al medesimo fondo è attribuito l'eventuale maggior gettito conseguente alla riduzione dell'erosione di cui all'articolo 4, eccedente le eventuali necessità di copertura rivenienti dall'attuazione della presente delega.