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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 5291

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2012  [ apri ]
2.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente;
   b) il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dal confine dell'opera;
   c) il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicato all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione; decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara;
   d) il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti;
   e) le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge;
   f) le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita;
   g) le entrate derivanti dai conferimenti di cui al presente articolo sono destinate a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».