Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In ogni caso in cui la produzione combinata di energia elettrica e calore avvenga mediante l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente, l'esenzione dell'accisa si intende estesa altresì all'impiego di calore per gli usi civili e industriali.